Art. 3.
(Bilancio annuale di previsione).

      1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato nel rispetto del Programma di stabilità, deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 4.
      2. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, per ciascun Ministero, secondo le rispettive competenze istituzionali, in programmi e in missioni, stabiliti in modo tale che a ciascuna voce corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I programmi sono sviluppati all'interno di ciascuno stato di previsione. Le missioni sono costituite da più programmi sviluppati all'interno di ciascuno stato di previsione, con il concorso di più centri di responsabilità amministrativa o di più Ministeri. Ciascun programma e ciascuna missione sono determinati in riferimento ad oggetti specifici e comprendono l'insieme delle risorse finanziarie e strumentali, comprese le dotazioni di personale, necessarie per il raggiungimento dello scopo.
      3. Per ogni posta di bilancio sono indicati:

          a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

          b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

          c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate alla Tesoreria centrale dello Stato e per pagate le somme erogate dalla medesima Tesoreria;

 

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          d) l'insieme delle risorse umane che si intende impiegare, con l'indicazione del numero dei soggetti, delle relative qualifiche e del costo conseguente.

      4. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'esame e nell'approvazione del budget relativo all'esercizio precedente, nonché degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti.
      5. Le somme comprese in ciascuna posta di bilancio sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e in spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia.
      6. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti annessi a ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni posta di bilancio sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai rispettivi dirigenti generali responsabili della gestione.
      7. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende e amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
      8. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare e integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari

 

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della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di ciascun programma e di ciascuna missione. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per ciascuna voce, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
      9. In apposito allegato allo stato di previsione, le poste di bilancio sono adeguatamente ripartite, ai fini della gestione e della rendicontazione, tenendo conto degli specifici programmi di intervento, sulla base di un piano dei conti correlato alle esigenze della contabilità analitica. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate. Le rispettive somme sono imputate tenendo anche conto degli oneri derivanti dall'utilizzo del personale e da qualsiasi altra spesa di natura strumentale necessaria per l'attuazione del programma
 

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stesso. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra le varie poste del bilancio, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito delle poste di bilancio di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, per ciascun programma e per ciascuna missione. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra i bilanci dei singoli Ministeri. In tale caso sono disposte modifiche e integrazioni ai decreti legislativi di cui all'articolo 16, tempestivamente sottoposte all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica, sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria vigente, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
 

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      11. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le risorse destinate alle aree previste dal comma 10, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché alle spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive.
      12. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per programmi e missioni, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
      13. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.
      14. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12 è disposta con apposite norme.
      15. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.